Art. 8.
(Fondi per le città d'arte).

      1. Ai comuni che hanno provveduto all'attuazione, ovvero che vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni

 

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previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale sito nel rispettivo territorio, un contributo straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. A tale fine è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al quale è assegnata la somma di euro 11.718.000 per l'anno 2008, di euro 11.903.000 per l'anno 2009 e di euro 29.877.000 per l'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.